Regolamento›Capo IX
Art. 52
Vigilanza del prefetto
In vigore dal 15 ago 2015
1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto nazionale di statistica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-52