RegolamentoCapo IX

Art. 52

Vigilanza del prefetto

In vigore dal 15 ago 2015
1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento. 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto nazionale di statistica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-52

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