Regolamento›Capo IX
Art. 53
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale
In vigore dal 23 giu 1989
1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-53