RegolamentoCapo VIII

Art. 50

Adempimenti dell'ufficio di statistica

In vigore dal 15 ago 2015
1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto nazionale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-50

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