Regolamento›Capo VIII
Art. 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente
In vigore dal 15 ago 2015
1. Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall', commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-48