Regolamento›Capo VII
Art. 44
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico
In vigore dal 23 giu 1989
1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-44