Regolamento›Capo VIII
Art. 47
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica
In vigore dal 15 ago 2015
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all' ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-47