RegolamentoCapo VII

Art. 39

Aggiornamento del piano topografico

In vigore dal 15 ago 2015
1. A cura degli uffici di cui all' deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. 2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili. 3. Nel periodo intercensuario l'Istituto nazionale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio. 4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto nazionale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-39

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