RegolamentoCapo VI

Art. 34

Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

In vigore dal 15 ago 2015
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. 3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-34

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