Regolamento›Capo IX
Art. 54
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica
In vigore dal 15 ago 2015
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica
1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto nazionale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-54