RegolamentoCapo IX

Art. 54

Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica

In vigore dal 15 ago 2015
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica 1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori. 2. L'Istituto nazionale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-54

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