RegolamentoCapo IX

Art. 56

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

In vigore dal 23 giu 1989
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe. 2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. 3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall', comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo