Art. 29

In vigore dal 22 lug 1989
1. Nell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, i primi due commi sono sostituiti dal seguente: "Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-29

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