Art. 28
In vigore dal 22 lug 1989
1. Dopo l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Liberazione condizionale). - Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.
L'ordinanza esecutiva di concessione della liberazione condizionale è comunicata al magistrato di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata e al direttore del centro di servizio sociale competente.
Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.
Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-28