Art. 31
In vigore dal 22 lug 1989
1. Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma è sostituito dal seguente:
"All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attività che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicità semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-31