Art. 33

In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende). - La cassa è amministrata da un consiglio composto: a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Per ciascun componente del consiglio è nominato un supplente. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-33

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