Art. 38
In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 114 (Estratto del conto corrente). - La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-38