Art. 33
33 / 42In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende).
- La cassa è amministrata da un consiglio composto:
a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
Per ciascun componente del consiglio è nominato un supplente.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-33