Capo IV
Art. 22
In vigore dal 29 lug 2001
1. Le disposizioni degli e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell' del codice di procedura civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-22