Capo IV

Art. 19

In vigore dal 29 lug 2001
1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi. 2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1. 3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1. 4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto. 4-bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo