Capo IV
Art. 17
In vigore dal 5 set 2005
1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua.
Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio,nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'.
2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-17