Capo IV

Art. 13

In vigore dal 10 dic 2015
1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell' devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-13

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