Capo IV
Art. 13
14 / 49In vigore dal 10 dic 2015
1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell' devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-13