Capo IV
Art. 16
In vigore dal 5 set 2005
1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli .
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo.
3.L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell', comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-16