Capo III
Art. 12
In vigore dal 9 nov 1989
1. Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli .
2. A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-12