Capo IV

Art. 24

In vigore dal 10 dic 2015
1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all', gli interessati hanno facoltà di rendere la loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-24

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