Capo V
Art. 29
In vigore dal 9 nov 1989
1. Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.
2. Fatto salvo quanto disposto dall', gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-29