Capo V

Art. 30

In vigore dal 9 nov 1989
1. Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca. 2. Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi. 3. I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti. 4. Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell' sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-30

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