Capo IV
Art. 23
In vigore dal 5 set 2005
1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell' si osservano le disposizioni di cui agli , in quanto compatibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-23