Art. 23
Capo IV

Art. 23

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In vigore dal 5 set 2005
1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell' si osservano le disposizioni di cui agli , in quanto compatibili.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-23