Art. 22
Capo IV

Art. 22

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In vigore dal 29 lug 2001
1. Le disposizioni degli e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell' del codice di procedura civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-22