Capo III

Art. 29

In vigore dal 1 mar 1988
1. Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-29

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