Capo III
Art. 31
In vigore dal 1 mar 1988
1. Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla data del 1 gennaio 1988, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. Se la procedura ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o spedizione delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all', comma 4, del presente decreto, entro il 30 aprile 1988 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore fallito e dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero dei soci, relative all'anno 1987, è prorogato al 30 giugno 1988.
3. Se vi è stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la differenza, di cui all'art. 125, commi 2 e 3, del testo unico, è determinata con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni.
4. Le somme già versate dal curatore o dal commissario liquidatore a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute a norma dell'art. 125, comma 4, del testo unico e, per la parte incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-31