Capo III

Art. 25

In vigore dal 1 mar 1988
1. La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, si applica anche quando questa è in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo d'imposta e nei quattro successivi e quelle imputate, successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La procedura concorsuale si considera in corso a partire dalla data indicata nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-25

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