Capo III
Art. 28
In vigore dal 1 mar 1988 al 31 dic 2026
1. La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle società operanti nel Mezzogiorno, non vale per le società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 1986, n. 64, per le quali resta ferma la riduzione della maggiorazione alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-28