Capo III
Art. 24
In vigore dal 1 mar 1988
1. Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformità alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, semprechè le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-24