Capo III
Art. 30
In vigore dal 1 mar 1988
1. Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di società in corso alla data del 1 gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987.
2. Se la società in corso di liquidazione è una società in nome collettivo o in accomandita semplice resta ferma la disposizione dell', terzo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi se la liquidazione si protrae per più di cinque periodi d'imposta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-30