Art. 29
Capo III

Art. 29

29 / 37
In vigore dal 1 mar 1988 al 31 dic 2026
1. Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-29