Art. 18
In vigore dal 28 apr 1988
Al termine del tirocinio, la commissione di cui all', richiederà agli uditori relazione (eventualmente da redigersi anche in forma collegiale) sui vari periodi di ogni fase del tirocinio medesimo.
Detta relazione sarà trasmessa dalla commissione al consiglio giudiziario, il quale (compiuto ogni altro accertamento ritenuto utile) inoltrerà al Consiglio superiore della magistratura un particolareggiato resoconto sul tirocinio complessivamente considerato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-18