Art. 19

In vigore dal 28 apr 1988
Durante il tirocinio la commissione speciale per gli uditori giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura, anche attraverso visite nei distretti previamente deliberate dal Consiglio: a) vigila sull'attuazione delle direttive emanate dal consiglio; b) coordina il tirocinio presso i diversi distretti anche per assicurarne la uniformità nelle linee generali. La commissione riferisce periodicamente al consiglio dell'attività svolta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-19

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