Art. 23

In vigore dal 28 apr 1988
Nella distribuzione del carico di lavoro i capi degli uffici dovranno tener conto degli impegni derivanti ai magistrati collaboratori dall'espletamento dell'attività prevista dalle presenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-23

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