Art. 22

In vigore dal 28 apr 1988
Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari dovranno partecipare ad almeno tre incontri di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (strutturati come all', ma con ovvia calibratura sulle esigenze delle funzioni appena assunte), ciascuno di sette giorni, organizzati dal Consiglio superiore della magistratura a livello nazionale o decentrato, per gruppi omogenei di funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-22

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