Art. 17
In vigore dal 28 apr 1988
Durante la fase conclusiva del tirocinio mirato la commissione di cui all' riceve la relazione redatta dal magistrato collaboratore su ciascun uditore e la trasmette al consiglio giudiziario per il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi unitamente al fascicolo dell'uditore al Consiglio superiore della magistratura e comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni; queste vanno allegate al fascicolo.
La commissione speciale per gli uditori giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine all'idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Il consiglio, udita la relazione della commissione ed esaminati, se del caso, i fascicoli degli uditori, conferisce agli stessi le funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, salvo che non ritenga di disporre che il tirocinio prosegua con le modalità di cui ai precedenti articoli per uno o più periodi di almeno tre mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-17