Capo VII
Art. 57
Entrata in vigore
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 2, con esclusione di:
, commi 3 e 4; (e in conseguenza , commi 7 e 8;
, comma 4; , comma 2; , comma 1; , comma 2); , commi 4 e 5; , comma 6; ; ; ; ; e , commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi della delibera n. 1793 della sezione del controllo Stato in data 1 luglio 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-57