Capo II

Art. 2

Organici

In vigore dal 8 dic 1987
1. Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente. 2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi. 3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici. 4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale. 5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione. 6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee. 7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro. 8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi. 9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a: a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione; b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvederà, su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; c) modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvederà, dopo aver attuato i processi di mobilità previsti nell', con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-2

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