Capo II

Art. 9

Orario di lavoro

In vigore dal 8 dic 1987
1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri: a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione; b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati; e) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario. 2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane, estendendo l'apertura degli uffici fino alle ore diciotto. 3. Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, anche saltuari. 4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unità organiche così come definite nell' saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. 5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti: a) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione; b) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro; c) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività; d) il grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio economiche. 7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purchè sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio. 8. La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-9

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