Capo II
Art. 5
Mobilità di comparto
In vigore dal 12 lug 1987
1. Ove, attivati i procedimenti di mobilità interna, risultino ancora vacanze di organico nei singoli uffici, le amministrazioni, mediante bandi di disponibilità, da pubblicizzarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre amministrazioni, le cui dotazioni organiche siano risultate sopradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'amministrazione di appartenenza, con i procedimenti di mobilità interna, e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.
2. Per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni previste per la mobilità interna dall'.
3. L'impiegato, trasferito ad altra amministrazione, è inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di qualifica rivestita.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-5