Capo II

Art. 7

Assunzioni

In vigore dal 12 lug 1987
1. I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attività degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso. 2. A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove è possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia. 4. Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo