Capo II

Art. 3

Mobilità

In vigore dal 12 lug 1987
1. Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell', risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilità del personale con l'osservanza delle modalità di cui agli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-3

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