Capo II

Art. 8

Piano occupazionale

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, predispongono progetti speciali occupazionali che dovranno interessare, preferibilmente, i seguenti settori: a) lotta all'evasione fiscale e contributiva; b) potenziamento del catasto statale; c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale; d) difesa del suolo; e) ecologia e protezione civile; f) difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro faunistico; g) difesa del litorale; h) servizi di assistenza agli anziani e portatori di handicaps; i) formazione lavoro; l) motorizzazione civile; m) repressione delle sofisticazioni e frodi alimentari. 2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale; la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione. 3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo. 4. Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
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