Capo III
Art. 17
Livelli di negoziazione decentrata
In vigore dal 8 dic 1987
1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purchè diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-17