Capo IV
Art. 20
Nona qualifica funzionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall' del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione postuniversitaria;
f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-20